Avviso
31 ottobre 2024
Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.231 del 2 ottobre 2024 la Delibera del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024 con la quale è stata estesa al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto, la misura di sospensione del pagamento della rate dei mutui per 12 mesi, ai sensi dell’art. 6 dell’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 novembre 2023 n.1.042 in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 per gli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena.
In particolare, l’Art. 6 (“Sospensione dei mutui”), della citata Ordinanza, ha disposto che il predetto evento costituisca causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari dei “mutui ipotecari o chirografari” relativi agli edifici sgomberati, compresi quelli destinati alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) svolte nei medesimi edifici, ottengano dalle Banche e intermediari finanziari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando per la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale . La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 30 novembre 2024, presso la propria Filiale al fine di sottoscrivere la richiesta
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie e alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso, la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
Il presente avviso, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.
Siena, 31 ottobre 2024